Mentre alcuni Paesi hanno convenzioni che stabiliscono il riconoscimento automatico del titolo di studio conseguito all’estero, rendendo la procedura di riconoscimento una mera formalità burocratica (come ad esempio l’Austria), altri Paesi tra cui l’Inghilterra non godono di tali convenzioni e la procedura di riconoscimento è più lunga e complessa (e costosa). Bisogna innanzitutto distinguere lo scopo, poiché esistono procedure differenti:

  • riconoscimento del titolo di studio (fine a sé stesso, per l’abilitazione alla professione o per la prosecuzione degli studi);
  • iscrizione ad una laurea specialistica;
  • riconoscimento della professione nel caso di professionista iscritto ad un albo regolamentato all’estero (ingegnere, avvocato, ecc.);
  • partecipazione a concorsi pubblici.

Riconoscimento del titolo di studio

Se si desidera ottenere un titolo di studio fine a sé stesso, per accedere all’esame di abilitazione professionale (avvocati, ingegneri, ecc.) o per la prosecuzione degli studi ove sia richiesto un titolo accademico, bisogna fare domanda ad un’università italiana affinché venga riconosciuta la laurea conseguita e rilascino il titolo italiano equivalente. Ovviamente bisogna scegliere un’università che abbia un corso analogo a quello seguito, e l’esito della domanda è interamente a discrezione dell’università, a seconda di quanto siano sovrapponibili il corso seguito e quello offerto dall’università italiana; in questo senso, università italiane diverse potrebbero rispondere in maniera molto diversa ad una domanda di riconoscimento. Il riconoscimento potrebbe essere completo, oppure si può profilare la necessità di sostenere degli esami aggiuntivi o discutere nuovamente la tesi. Continua a leggere »